(controllo sugli atti delle province)

Art. 55.(Controllo sugli atti delle Province)

E' istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle province. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Esso e' costituito:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.
Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominate del Commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.
Il presidente e' eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a).
Funge da segretario un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validita' delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 3 marzo 1953

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