(trattamento economico)

Art. 43.(Trattamento economico)

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.(18)((27))
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.(22)
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.(14)
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia
di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.(14)
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma.
L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.
---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472, ha disposto (con l'art. 2 comma 21) che "a decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario". ---------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 7 agosto 1990 n. 232, ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000". ---------------AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277 (in s.s. relativa alla G.U: 19/06/1991 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121". ---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 agosto 1990 n. 232, come modificata dal il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ha disposto (con l'art. 22) che "gli stipendi stabiliti dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:



Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 102.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 107.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 113.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 131.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 139.000
" VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 150.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 161.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000


Tali aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:


Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 82.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 86.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 106.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140.000"
Entrata in vigore il 22 settembre 1995
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