Art 1
Art. 1.
L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))