norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti.

Art. 4. Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
indiretti.1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell'articolo 3, riguardante sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26 ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
b)nell'articolo 10, riguardante sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi, al comma 2, secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 318";
c)l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.''";
d)l'articolo 17, riguardante sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). - 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa''.
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.".
2.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell'articolo 32, riguardante sanzioni in materia di violazioni agli obblighi documentali e di versamento dell'imposta sugli spettacoli, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473:
1) nel comma 1 le parole: "presentazione della" sono sostituite dalle seguenti: "o infedele";
2) nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 17";
b)nell'articolo 33, riguardante altre sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli, come modificato dallo stesso articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 473 del 1997, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare.";
3.Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell'articolo 24, riguardante sanzioni amministrative in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, al comma 1, secondo periodo, come modificato dall'articolo 12, comma 1, letterab)del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, le parole: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative";
b) all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 473 del 1997:
1) nel comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con un minimo di lire centomila";
2) nel comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";
3) nel comma 3, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".
4.Nell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, al comma 4 le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 473 del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)-b) (Omissis)".
- Il testo del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 473 del 1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista nell'art. 318 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'art. 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995.
- La legge 24 gennaio 1978, n. 27; recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978.
- Si riporta il testo della tabella delle infrazioni allegata alla legge n. 27 del 1978 vigente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal presente decreto:
"TABELLA DELLE INFRAZIONI
=====================================================================
Titolo della infrazione Misura della soprattassa
_____________________________________________________________________ 1. - Circolazione con veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore rimorchio o navigazione con tassa annua dovuta, oltre il autoscafo senza il pagamento della pagamento del tributo evaso
tassa
_____________________________________________________________________ 2. - Circolazione con veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore, rimorchio o navigazione differenza tra la tassa annua con pagamento della tassa in dovuta a quella pagata rappor- misura inferiore a quella dovuta tata ad anno, oltre il pagamen- to della differenza di tassa
_____________________________________________________________________ 3. - Circolazione di veicolo a Soprattassa pari a tre volte
motore o navigazione di autoscafo, l'importo del canone annuo di con apparecchio di radio diffusio- abbonamento o della realtiva
ne installato, senza il pagamento tassa di concessione governati- del relativo canone di abbonamento va, oltre il pagamento del cano- ne o della tassa di concessio- ne governativa evasi
_____________________________________________________________________ 4. - Circolazione di veicolo a Soprattassa pari a tre volte la motore o navigazione di autoscafo differenza tra il canone annuo con apparecchio di radio diffusione dovuto e quello pagato rapporta- installato, con pagamento del to ad anno, nonche' soprattassa relativo abbonamento in misura pari a tre volta la differenza
inferiore a quella dovuta tra la tassa annua di concessio- ne governativa dovuta e quella
pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa
_____________________________________________________________________ 5. - Se il veicolo a motore o Soprattassa pari a tre volta la l'autoscafo e' adibito ad uso per differenza tra la tassa annua il quale e' dovuta una tassa mag- dovuta e quella pagata rapporta- giore di quella corrisposta ta ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa
_____________________________________________________________________ 6. - Circolazione di veicolo a Soprattassa di L. 45.000 oltre motore, rimorchio o navigazione il pagamento della differenza di di autoscafo, con carico di cose tassa dovuta in ragione del
superiore alla portata risultante maggior carico trasportato
dal documento di circolazione
_____________________________________________________________________ 7. - Trasporto di persone su Soprattassa e differenza di
autocarri appartenenti ad aziende tassa come al n. 5
agricole ed industriali senza
l'autorizzazione di cui all'art.
28 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
oppure inosservanza delle prescri-
zioni di cui al successivo art. 29
o trasporto di personale non dipen-
dente dalla azienda proprietaria
dell'autocarro
_____________________________________________________________________ 8. - Uso della targa di prova per Soprattassa pari a sei volte la fini diversi tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo,
oltre il pagamento della tassa
_____________________________________________________________________ 9. - Circolazione di veicoli senza Soprattassa di L. 9.000
il documento di circolazione seb-
bene la tassa risulta corrisposta
_____________________________________________________________________ 10. - Quando il veicolo o l'auto- Soprattassa di L. 9.000
scafo non porti il prescritto disco
contrassegno e non lo tenga esposto
in modo ben visibile e nel posto
stabilito (per gli autoscafi e' suf-
ficiente che il disco contrassegno
sia esposto a bordo in qualsiasi
posto purche' in modo visibile)
_____________________________________________________________________ 11. - Per ogni altra violazione Soprattassa di L. 9.000"
alle disposizioni del testo unico
approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39
_____________________________________________________________________ - Si riporta il testo del quarantanovesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante "Misure in materia tributaria" abrogato dal presente decreto:
"All'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito.
Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta.
L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce''".
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 32 (Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi). - 1. Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 13, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi connessi evasi.
2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'art. 17 dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi.
3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla direzione regionale delle entrate".
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento non rilasciato, rilasciato senza la preventiva punzonatura o comunque in modo irregolare".
- Il testo dell'art. 24, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, e' il seguente:
"Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto disposto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.
4. l mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale" e' stata pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
Il capo I concerne le sanzioni amministrative e nelle sezioni I e II sono contenuti, rispettivamente, i principi generali e le modalita' di applicazione delle predette sanzioni.
- Il testo dell'art. 76 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, primo periodo, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette".
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, dalla 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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