Art 1

Art. 1.
(Ambito applicativo e definizioni).


1.Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
2.Ai fini del presente testo unico si intende per:
a)accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b)Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. (87)
c)prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d)prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
e)deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
f)depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU; (87)
g)regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; (87)
h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180));
i)importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU; (87)
i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali e' sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; (87)
l)destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; (87)
m)speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 201 del CDU,; (87)
m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; (87)
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; (87)
n)sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; (87)
n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. (87)
3.Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a)si intende per "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; (78) (87) b)si intende per territorio dell'Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): (87)
1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c)le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

-------------AGGIORNAMENTO (78)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 571) che "Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020". ---------------AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Entrata in vigore il 17 gennaio 2023
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