impieghi agevolati (art. 20 d.l. n. 331/1993)

Art. 24. Impieghi agevolati
(Art. 20 D.L. n. 331/1993)1.Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli ((prodotti energetici)) destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2.Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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