Testo unico delle leggi sanitarie-art. 113

Art. 113.

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:
a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;
b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato;
d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica;
f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
g) per perdita della cittadinanza italiana;
h) per morte dell'autorizzato.
La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), e' pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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