Testo unico delle leggi sanitarie-art. 109

Art. 109.

Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.
L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Entrata in vigore il 27 aprile 1968
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