TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-01-08, n. 202100093
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Pubblicato il 08/01/2021
N. 00093/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R L, R L, R T, rappresentati e difesi dagli avvocati Q L, M B M e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B M in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana ‒ Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana ‒ Assessorato Regionale della Salute ‒ Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
E F, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Coppolino e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Provinciale dei Farmacisti di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 5 del 21 gennaio 2020, recante “Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo per il piano 2018”, specie nella parte relativa all'istituzione della nuova sede farmaceutica n. 202 nella V Circoscrizione – Quartiere Uditore Passo di Rigano;nonché b) di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, come riportato nella parte motiva della deliberazione medesima, ivi inoltre compresi: c) il successivo provvedimento recato nella nota n. 85451 del 29-1-2020, a firma del dirigente del Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali del Comune di Palermo, con la quale è stato descritto l'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 202 di nuova istituzione;le presupposte Determinazione del Sindaco di Palermo n. 144 del 2018 e Delibera della Giunta Comunale di Palermo n. 169 del 27-11-2018, che avrebbero consentito di individuare genericamente le nuove sedi con “criterio dell'asse viario, al quale potere aggiungere un'area pertinenziale di metri cento, ubicata perimetralmente attorno all'individuato asse viario, come meglio visivamente può vedersi nelle allegate planimetrie (Allegato 5)”;d) il successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute n. 79 del 10-2-2020, con il quale è stata riconosciuta al dott. E F, già titolare della sede farmaceutica urbana n. 1 del Comune di Mistretta, la titolarità della suddetta nuova sede farmaceutica n. 202 del Comune di Palermo;e) il presupposto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica n. 628 del 12 aprile 2019, di approvazione della graduatoria unica regionale dei farmacisti eccedenti che hanno formulato istanza di trasferimento in altra sede disponibile presso altri comuni della Regione Sicilia, nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto e/o provvedimento relativo alla presupposta procedura concorsuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LIGGIO ROSSELLA il 9 ottobre 2020:
b) della determina del Direttore del Dipartimento farmaceutico dell'ASP 6 di Palermo n. 35 del 19 giugno 2020, recante a oggetto “DDG n. 79 del 10-2-2020. Riconoscimento titolarità 202^ sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Palermo al dr. F Eugenio”, con la quale quest'ultimo è stato inoltre autorizzato all'apertura e all'esercizio della farmacia nei locali siti in via Leonardo da Vinci n. 176;nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso e in ogni caso con riserva di ulteriori motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. C C nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 e uditi i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.3.2020, i ricorrenti o titolari delle sedi farmaceutiche n. 157 (dott.ssa Liggio), n. 123 (dott. Listro – Farmacia Borsellino) e n. 121 (dott. Tobia – Farmacia
Bonsignore) del Comune di Palermo, tutte e tre ubicate nel quartiere Uditore Passo di Rigano e immediatamente confinanti con la nuova sede n. 202, hanno impugnato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 5 del 21 gennaio 2020 e la nota d'integrazione del Comune di Palermo prot. n. 85451 del 29 gennaio 2020 – con i quali è stata prevista l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche, tra le quali la n. 202, sita nella V Circoscrizione e la cui descrizione toponomastica comprende via Uditore (da via Leonardo da Vinci a via Giovanni Cimabue tratto da via Camilliani a via Uditore), via Bernardo Bonaiuto e via Camillo Camilliani (da via Bernardo Bonaiuto a via Cimabue) – nonché l’assegnazione di quest’ultima al dott. E F, disposta con D.D.G. n. 79/19 del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
All’uopo ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) sulla mancata assunzione dei pareri obbligatori dell’ASP 6 e dell’Ordine provinciale dei Farmacisti di Palermo. Illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968, come novellato dall’art. 11 del D. L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012. Eccesso di potere per travisamento di presupposto essenziale e carenza istruttoria;2) sull’erroneità della scelta istitutiva delle due nuove sedi farmaceutiche in pretesa applicazione del parametro demografico. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art.
2 della legge n. 475/1968, come novellati dall’art. 11 del D. L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, sotto diversi profili. Eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento di presupposto
essenziale, insufficiente motivazione e contraddittorietà. Sull’illegittimità dell’assegnazione della titolarità della nuova sede farmaceutica n. 202 di Palermo al dott. E F. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis , della legge n. 475/1968, novellato dall’art. 1, comma 161, della L. n. 124/2017 e dell’art. 44 della legge regionale 11.8.2017, n. 16. Eccesso di potere per
irrazionalità manifesta, contraddittorietà e sviamento della causa.;3) sull’erroneità della scelta localizzativa della nuova sede farmaceutica n. 202 nel quartiere Uditore – Passo di Rigano.
Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 2 della L. n. 475/1968 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per travisamento di presupposto essenziale, carente istruttoria,
insufficiente motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione dei criteri localizzativi delle nuove sedi farmaceutiche richiamati con la D.C.C. n.
500/2018, “ di cui al vigente piano farmacie approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 279 del 7 dicembre 2014, avente a oggetto “Riproposizione della determinazione commissariale n. 69/DS del 23-4-2012, individuazione nuove sedi farmaceutiche ”;4) sull’erroneità della qualificazione del quartiere Uditore – Passo di Rigano quale micro zona per l’insediamento della nuova sede farmaceutica n. 202 e sull’inesistente motivazione della scelta dell’ambito territoriale destinato alla nuova sede farmaceutica. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 2 della L. n. 475/1968 sotto ulteriore diverso profilo, stante la violazione del principio di “equa distribuzione sul territorio” delle farmacie e della garanzia di “accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. Eccesso di potere per inesistenza della motivazione, arbitrarietà, carente istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione, sotto ulteriore diverso profilo, dei criteri localizzativi delle nuove sedi farmaceutiche richiamati con la D.C.C. n. 500/2018, “ di cui al vigente piano farmacie approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 279 del 7 dicembre 2014, avente a oggetto “Riproposizione della determinazione commissariale n. 69/DS del 23-4-2012, individuazione nuove sedi farmaceutiche ”;5) sulla mancata individuazione toponomastica del confine della zona, cioè dell’univoco ambito territoriale, della sede farmaceutica n. 202 di nuova istituzione. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 2 e dell’art. 9 della legge n. 475/1968, sotto diverso ulteriore profilo, nonché dell’art. 42 del D. LGS. n. 267/2000 recante il TUEELL, non spettando agli uffici comunali, bensì al Consiglio, la determinazione della “zona” della farmacia di nuova istituzione. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 2 e dell’art. 13 del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275, dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n. 1265/1934), che impongono l’individuazione univoca della “zona” di ciascuna sede farmaceutica. Eccesso di potere per travisamento di presupposto essenziale, carente istruttoria e insufficiente motivazione, nonché violazione degli artt. 5 e ss. del D. A. n. 1474 del 10.8.2018, recante “ Criteri e procedure per il trasferimento delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri ”.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha lamentato, in ragione dei predetti motivi, l’illegittimità derivata del provvedimento Direttore del Dipartimento farmaceutico dell'A.S.P. 6 di Palermo n. 35 del 19 giugno 2020.
Con memoria di costituzione depositata il 30.4.2020, il dott. F ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso collettivo poiché proposto da soggetti in conflitto d’interessi tra loro;in secondo luogo, ha eccepito l’inammissibile del ricorso per carenza d’interesse e per l’omessa impugnazione della prodromica delibera n. 500 del 28 settembre 2018, avente a oggetto “ Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo. Piano 2018 ” e contenente mandato all’Ufficio amministrativo dell’area pianificazione di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie per il 2018 con l’istituzione di nuove quattro farmacie (due delle quali soltanto poi effettivamente istituite con la delibera consiliare gravata);infine, nel merito, ha dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Comune di Palermo si è costituito con atto di pura forma, producendo documentazione;l’Assessorato Regionale della Salute della Regione siciliana, dal canto suo, dopo essersi costituito, con successiva memoria difensiva del 22.4.2020 ha evidenziato l’estraneità dell’Amministrazione regionale ai vizi dedotti, riguardanti esclusivamente gli atti dell’Amministrazione comunale, e ribadito la correttezza del suo operato.
Con memoria difensiva depositata il 21.11.2020, il dott. F ha eccepito ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, il ricorso – previo deposito di memoria di replica e di ulteriori documenti – è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene di dovere disattendere, giacché infondate, le eccezioni preliminari di inammissibilità e di improcedibilità per carenza originaria e/o sopravvenuta di interesse al ricorso proposte dal controinteressato.
Come sopra evidenziato, il dott. F ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della prodromica delibera n. 500 del 28 settembre 2018, avente a oggetto “ Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo. Piano 2018 ” e contenente mandato all’Ufficio amministrativo dell’area pianificazione di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie per il 2018 con l’istituzione di nuove quattro farmacie (due delle quali soltanto poi effettivamente istituite con la delibera consiliare gravata).
L’eccezione è infondata, stante la natura – di atto di impulso procedimentale privo di efficacia esterna – da riconoscersi alla delibera n. 500 del 28 settembre 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato all’Ufficio amministrativo dell’area pianificazione di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie per il 2018 senza concretamente istituire alcuna nuova sede farmaceutica. L’atto in questione, come è evidente, non era di per sé affatto lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della farmacia ricorrente, non potendosi dunque ravvisare in capo alla stessa alcun interesse alla relativa impugnazione.
Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dal controinteressato in relazione all’assunto che comunque la soglia legale di 3.300 abitanti per circoscrizione farmaceutica prevista dalla normativa sia stata in concreto rispettata, poiché l’interesse alla contestazione della delibera consiliare n. 5/2020 a opera della ricorrente attiene non solo, e non tanto, alla scelta dell’Amministrazione comunale di istituire due nuove sedi farmaceutiche, ma anche, e soprattutto, alla localizzazione delle nuove sedi (in particolare quella del dott. F) nelle vicinanze e in prossimità della farmacia gestita dalla parte ricorrente.
Si rileva, inoltre, che l’assunto sostenuto dal controinteressato costituisce in ogni caso un argomento difensivo attinente al merito delle censure sollevate dalla ricorrente, inidoneo a incidere sulla sussistenza dell’interesse al ricorso di cui è senza dubbio titolare l’operatore del settore che contesti la legittimità dell’atto di insediamento di un esercizio concorrente. Più precisamente, per quanto in questa sede rileva, è stato chiarito in giurisprudenza che “ il farmacista titolare di una delle sedi ricomprese nella pianta organica comunale è, in tale veste, portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e/o all'attuazione di una qualsiasi forma di decentramento ” (T.A.R. Basilicata sez. I del 18 luglio 2019, n. 645/19, T.A.R. Campania, 17 aprile 2000, n. 1086, Consiglio di Stato Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3829).
Infine, deve ritenersi infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto d’interessi tra le parti ricorrenti giacché agiscono sulla base di un interesse omogeneo e convergente teso a impedire l’apertura di una nuova sede farmaceutica.
Venendo al merito del ricorso deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo con cui viene dedotta la violazione dell’art. 2 della L. n. 475/1968, come modificato dalla L. n. 27/2012, e dell’art. 16, comma 1, della L. n. 241/1990.
L’art. 2 della L. n. 475/1968 dispone che “ Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il potere di istituire nuove sedi farmaceutiche da assegnare ai privati spetta ai Comuni, i quali sono tenuti tuttavia ad acquisire previamente il parere obbligatorio, anche se non vincolante, delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio (v. T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 17/01/2020, n. 220). Dalla natura obbligatoria dei pareri discende conseguentemente l’applicazione dell’art. 16 della L. n. 241/1990, che fa obbligo agli organi consultivi di rendere il parere loro richiesto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale “senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere” (art. 16, comma 2).
Inoltre, la mancata acquisizione dei pareri de quibus , in quanto incidente in senso lato sulla competenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015 n. 5;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2019, n. 1177), si traduce in un vizio della delibera conseguentemente assunta dal carattere prioritario e assorbente, stante il divieto per il giudice di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Tale vizio, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, può infatti riscontrarsi:
a) nella fase iniziale del procedimento (si pensi alla mancanza della proposta vincolante prevista ex lege come indefettibile);
b) nel corso del procedimento (si pensi alla mancata acquisizione di un parere obbligatorio per legge, ed alla complessa disciplina sostanziale sancita dagli artt. 16 e 17 della L. n. 241 del 1990 per fronteggiare tale evenienza);
c) alla fine del procedimento (è questo il caso classico del provvedimento reso da un'autorità diversa da quella legalmente competente).
Ebbene, nel caso di specie, il Comune di Palermo con nota del 29.11.2019 ha richiesto all’Ordine dei Farmacisti e all’A.S.P. di esprimere i pareri di propria competenza sulla “ bozza di proposta di Delibera da sottoporre al consiglio Comunale ”, assegnando, tuttavia, un termine – pari a cinque giorni – assolutamente non congruo e inferiore a quello (pari a 20 giorni) previsto dall’art. 16, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Nonostante la concessione di un termine così breve – la cui incongruità è stata formalmente denunciata dagli organi interpellati (il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti addirittura con nota prot. n. 201900636 del 04.12.2019, resa nei cinque giorni successivi alla richiesta di parere) – il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti e l’A.S.P. di Palermo hanno fatto pervenire, rispettivamente in data 13.12.2019 e 9.12.2019, prima dell’approvazione della decisione finale da parte del Consiglio Comunale, motivati pareri negativi sulla proposta di “ Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo per il Piano 2018 ” formulata dal Dirigente del Servizio Igiene Sanità Benessere Animale e Mercati Generali.
Ai menzionati pareri non si fa però il minimo cenno nella proposta di delibera, la quale si limita a rilevare l’inutile decorso del termine assegnato (di cinque giorni) per l’espressione degli stessi né emerge dalla documentazione in atti che l’organo consiliare abbia avuto formale cognizione degli stessi prima dell’adozione della delibera impugnata. Tale circostanza – contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione comunale con la nota del servizio igiene, sanità e farmacie n. 250884 del 20.04.2020 allegata all’atto di costituzione in giudizio – non risulta, invero, dal contenuto della nota prot. n. 1692353 del 12.12.2019, la quale dà atto solamente che al Consiglio Comunale è stata sottoposta la proposta di deliberazione AREG/1648072 del 3.12.2019 predisposta dal Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e che il 9.12.2019 erano stati richiesti con urgenza i pareri delle Commissioni VI, IV, II, VII;né dal verbale dei lavori della Sesta commissione consiliare di cui alla seduta del 23 dicembre 2019, nel corso della quale si è proceduto all’audizione del Dirigente del Servizio Farmaceutico dell’A.S.P. e del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo (che hanno ribadito verbalmente in tale occasione la loro posizione di contrarietà espressa nei pareri già trasmessi al Comune), si evince che dopo la audizione dei predetti in Commissione il testo dei pareri sia stato trasmesso e sottoposto al Consiglio Comunale, unitamente alla proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Servizio che aveva curato l’istruttoria, in vista dell’approvazione della determinazione conclusiva.
Al contrario nella impugnata deliberazione consiliare non vi è nessuna traccia dei rilievi critici mossi dall’A.S.P. e dall’Ordine dei Farmacisti né (conseguentemente) alcuna presa di posizione rispetto a tali rilievi.
È evidente che il procedimento che ha portato all’approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 5 del 21 gennaio 2020 sia viziato per la violazione della disciplina emergente dal combinato disposto dell’art. 2 della L. n. 475/1968, come modificato dalla L. n. 27/2012, e dell’art. 16 della L. n. 241/1990, poiché, a dispetto del carattere obbligatorio dei pareri richiesti, l’Amministrazione procedente ha assegnato un termine incongruo (di gran lunga inferiore a quello previsto dalla legge) ai fini del rilascio dei pareri e ha proceduto indipendentemente dall’espressione degli stessi, nonostante uno degli organi richiesti (l’Ordine dei Farmacisti di Palermo) avesse rappresentato nel pur breve termine (di cinque giorni) assegnato esigenze istruttorie che richiedevano uno spatium deliberandi più ampio in relazione alla complessità degli elementi da valutare e benché in ogni caso i pareri richiesti venissero resi dagli organi competenti nei termini di legge ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. n. 241/1990.
La riscontrata violazione di legge è quindi tale da viziare i provvedimenti emessi dal Consiglio Comunale e, in via conseguenziale, il D.D.G. n. 79/2019 con il quale il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute ha riconosciuto al Dr. E F la titolarità della neo-istituita sede farmaceutica n. 202 del Comune di Palermo e il successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento farmaceutico dell'A.S.P. 6 di Palermo n. 35 del 19 giugno 2020, impugnato con motivi aggiunti.
Nel caso di specie è poi da escludere che possa operare la sanatoria prevista dall’art. 21 octies , comma 2, della L. n. 241/1990 (ai sensi del quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”), attesi, da un lato, la peculiare natura del vizio accertato – incidente su un presupposto necessario per l’esercizio del potere e sulla conseguente competenza ad adottare l’atto – e, dall’altro, il carattere latamente discrezionale del potere di pianificazione urbanistica, di cui sono espressione i provvedimenti comunali in questa sede gravati.
L’accoglimento del ricorso per il primo motivo, consideratone il carattere assorbente, come sopra evidenziato, esime altresì il Collegio dall’esaminare i restanti motivi di censura.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza del Comune resistente e del controinteressato e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai medi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale;non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa. Pare equo compensare, non di meno, le spese processuali nei rapporti con l’Assessorato Regionale della Salute, visto che l’Amministrazione regionale non ha dato causa alla lite, con una condotta antigiuridica direttamente riferibile al suo operato e agli atti conseguentemente emanati.