Testo unico delle leggi sanitarie-art. 109
Art. 109.
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.
L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.
L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.