Testo unico delle leggi sanitarie-art. 369
Art. 369.
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
((Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale))((5))((Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto))((5)) Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
--------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1940, n. 1868 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
((Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale))((5))((Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto))((5)) Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
--------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1940, n. 1868 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".