Testo unico delle leggi sanitarie-art. 369
Art. 369.
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
((Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale))((5))((Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto))((5)) Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
--------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1940, n. 1868 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
((Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale))((5))((Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto))((5)) Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
--------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1940, n. 1868 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di due anni stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "E' riconosciuta efficacia agli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'art. 2, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202302361Provvedimento: Pubblicato il 23/10/2023 N. 02361/2023 REG.PROV.COLL. N. 01381/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2018, proposto da VA RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Spera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti AR RT, …Leggi di più...- Art. 12 L. 475/1968·
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- Decadenza·
- Elisione giudicato·
- Giudicato·
- Notificazione provvedimento·
- Tardività ricorso·
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2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-07, n. 202005391Provvedimento: Pubblicato il 07/09/2020 N. 05391/2020REG.PROV.COLL. N. 04506/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4506 del 2012, proposto dalla “RM Orientale” di RE AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ghibellini, Stefano Ghibellini e Ludovico Ferdinando Villani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Asiago, n. 8, contro -il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati …Leggi di più...- annullamento in autotutela·
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- interpretazione della deliberazione della Giunta regionale·
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3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-07-06, n. 201501509Provvedimento: N. 04148/2000 REG.RIC. N. 01509/2015 REG.PROV.COLL. N. 04148/2000 REG.RIC. N. 02005/2002 REG.RIC. N. 01913/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso, numero di registro generale 4148 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ER AN, in qualità di erede e avente causa dall'originario ricorrente, ER GI, nonché ER IA, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Morrone, con domicilio eletto, in LE, alla via C. Carucci, 8 (ricorso introduttivo e primo atto di motivi aggiunti, giusta atto di riassunzione, …Leggi di più...- alternativa tra ricorso giurisdizionale e straordinario·
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4. TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-05-06, n. 201002294Provvedimento: N. 00224/2010 REG.RIC. N. 02294/2010 REG.SEN. N. 00224/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 224 del 2010, proposto da: Farmacia Imperiale di TI OG & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 10/4; contro Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Chiesa, Domenico Masuelli, con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi 9; per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Genova a seguito dell'originaria istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento della Farmacia …Leggi di più...- ampliamento farmacia·
- annullamento del silenzio·
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- art. 9 del regolamento del Comune di Genova·
- autorizzazione amministrativa·
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- competenza regionale·
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- silenzio amministrativo·
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5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/06/1988, n. 3765Provvedimento: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 369 del T.U. Delle leggi sanitarie, concede al figlio del farmacista defunto la gestione provvisoria della farmacia, per essere il figlio-erede avviato agli studi farmaceutici, si configura non come concessione amministrativa in senso stretto, ma come autorizzazione che legittima lo svolgimento di un'attività altrimenti preclusa in un sistema di limiti posti a tutela di interessi generali (art. 32 cost.), ed è espressione di poteri pubblicistici rispetto a cui la posizione soggettiva dell'aspirante si profila come interesse legittimo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la controversia relativa alla …Leggi di più...