(disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
Art. 8.(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)1.Il Ministro per la solidarieta' sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche' la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresi' annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3.Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4.L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
((2))-----------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche' la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresi' annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3.Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4.L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
((2))-----------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-12-13, n. 202318903Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese processuali·
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- ente del Terzo settore·
- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)·
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- violazione art. 101 d.lgs. n. 117/2017·
- violazione art. 10 bis l. n. 241/1990·
- violazione art. 21 nonies l. n. 241/1990
2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-12-13, n. 202318901Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto di esclusione da bando·
- compensazione spese processuali·
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- eccesso di potere·
- enti del Terzo settore·
- favor partecipationis·
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- interpretazione clausole contrattuali·
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- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)·
- normativa transitoria d.lgs. 117/2017·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- requisiti soggettivi di partecipazione·
- violazione art. 3 bando Fermenti
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-24, n. 202215676Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle disposizioni precedenti·
- carenza di interesse·
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- violazione dei principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti degli associati
4. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101342Provvedimento:Leggi di più...- art. 32, comma 4, L. 383/2000·
- buona fede del proprietario·
- carenza di motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- destinazione d'uso compatibile con associazioni di promozione sociale·
- eccesso di potere·
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- iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale·
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- violazione art. 10-bis L. 241/90
5. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-04, n. 202102721Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- compensazione delle spese legali·
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- D.M. n. 471/2001·
- iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale·
- legge n. 383/2000·
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- travisamento dei fatti