Art 4
Art. 4.1.Alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria ((se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco))".
2.Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera e) e' soppressa.
3.Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati ((entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,)) gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto".
4.Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato al comune un progetto di ((completo)) adeguamento redatto da un professionista abilitato ((ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64,)) da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di ((completo)) adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneita' statica e' depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicita' della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneita' sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneita' sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verra' restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.
((Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti))".
5.Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".
6.Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ((Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti))".
7.Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita' di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".
8.Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente:
"Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato puo' presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente".
9.Le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.
2.Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera e) e' soppressa.
3.Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati ((entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,)) gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto".
4.Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato al comune un progetto di ((completo)) adeguamento redatto da un professionista abilitato ((ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64,)) da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di ((completo)) adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneita' statica e' depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicita' della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneita' sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneita' sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verra' restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.
((Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti))".
5.Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".
6.Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ((Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti))".
7.Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita' di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".
8.Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente:
"Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato puo' presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente".
9.Le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.