Art 4

Art. 4.
I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio 1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo.((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art.2-quinquies, comma 4) che "E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485."
Entrata in vigore il 4 marzo 1974

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