decorrenza

Art. 9. Decorrenza1.All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c)nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate". Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria). - 1.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.
2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.".
Entrata in vigore il 11 maggio 2001
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