effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

Art. 5. Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche1.I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2.Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, (( fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 )).
3.Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4.E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5.La partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento e' vietata.
6.Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all'articolo 4.
7.Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8.Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza.
Entrata in vigore il 29 novembre 2008

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