Art. 5.(( (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). ))((1.I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2.Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3.Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4.E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5.E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6.Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7.Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8.Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza.))((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3.Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4.E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5.E' vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6.Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
7.Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8.Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza.))((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202405611Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 7 e 10 l. 241/1990·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento amministrativo·
- congelamento di fondi e risorse economiche·
- documentazione a supporto del provvedimento·
- eccesso di potere·
- misure restrittive in ambito finanziario·
- onere della prova·
- principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea·
- Regolamento UE n. 269/2014·
- sostituzione di proprietà·
- spese di giudizio·
- utilizzo di fonti aperte nelle indagini·
- violazione di garanzie partecipative
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202102192Provvedimento:Leggi di più...- Art. 11 cod. proc. amm.·
- Art. 14 D.Lgs. 109/2007·
- Art. 5 c.p.c.·
- Competenza territoriale·
- Deposito ricorso·
- D.Lgs. 109/2007·
- D.Lgs. 90/2017·
- Giurisdizione·
- Giurisdizione amministrativa·
- Giurisdizione ordinaria·
- Inammissibilità·
- Tribunale di Roma