Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini
Art. 4.Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini1.Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2.Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a)nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004.";
b)l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis Termini di notificazione della cartella di pagamento. - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
2-bis.Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b)all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter.All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.
2-quater.Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies.All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b)al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies.I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. (10) (12)
2-septies.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
2-octies.Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (10) (12)
2-nonies.I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.
2-decies.Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies. (6)
2-undecies.All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3.Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis.All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 477) che le disposizioni di cui al comma 2-decies "si interpretano nel senso che fino all' adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente". -------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2". -------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, non prevede piu' (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
2.Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a)nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004.";
b)l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis Termini di notificazione della cartella di pagamento. - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
2-bis.Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b)all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter.All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.
2-quater.Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies.All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b)al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies.I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. (10) (12)
2-septies.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
2-octies.Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (10) (12)
2-nonies.I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.
2-decies.Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies. (6)
2-undecies.All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3.Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis.All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 477) che le disposizioni di cui al comma 2-decies "si interpretano nel senso che fino all' adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente". -------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2". -------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, non prevede piu' (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.