Art 6

Art. 6.1.Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "((30 aprile 1995))".
Entrata in vigore il 9 dicembre 1994

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