Art 4
Art. 4.1.Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "((alla data del 30 aprile 1995))".
2.Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile".
3.Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.
4.Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate (( anteriormente al 30 aprile 1995 )) si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.
5.Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.
2.Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano gia' state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile".
3.Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.
4.Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate (( anteriormente al 30 aprile 1995 )) si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.
5.Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.