apertura di sale cinematografiche
Art. 22. Apertura di sale cinematografiche1.Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:
a)rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b)ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c)livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d)esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2.Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a)per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b)per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c)per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d)per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
3.Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
4.Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5.L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta. ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo.
a)rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b)ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c)livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d)esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2.Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a)per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b)per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c)per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d)per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
3.Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
4.Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5.L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta. ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo.