Art 4

Art. 4.
L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procedera' alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976
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