Art 13

Art. 13.
Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.
Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonche' un professore dell'universita' degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, puo' essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.
La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro per la pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La commissione accertera' inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente.
Nei confronti degli immobili inscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 11 agosto 1971
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