abrogazioni e norme transitorie

Art. 19. Abrogazioni e norme transitorie1.Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2.I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3.Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli da 1476 a 1482 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 1476 (Organo centrale, organo intermedio, organo di base). - 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.
2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.
L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato.
Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
Art. 1477 (Procedura di elezione). - 1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili due sole volte.
4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
Art. 1478 (Riunioni, competenze, attivita'). - 1.
Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
5. L'organo centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per trattare materie indicate nel presente articolo.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
Art. 1479 (Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza). - 1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
Art. 1480 (Trasferimento del delegato). - 1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
Art. 1481 (Contenuti del rapporto di impiego). - 1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 1482 (Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare). - 1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.».
- Per il testo dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle note all'articolo 11.
Entrata in vigore il 12 maggio 2022

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