magistrati titolari di funzioni dirigenziali

Art. 6. Magistrati titolari di funzioni dirigenziali1.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
2.Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a)consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
b)giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
c)funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.
3.Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
4.Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
5.In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 si vedano le note all'articolo 5.
Entrata in vigore il 12 settembre 2012

Sentenze3


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibere amministrative·
    • art. 194 r.d. 30.01.1941, n. 12·
    • art. 50 d.lgs. 160/2006·
    • art. 6 d.lgs. 155/2012·
    • art. 97 Cost.·
    • assegnazione degli incarichi direttivi·
    • autotutela amministrativa·
    • collocamento fuori ruolo·
    • disciplina del fuori ruolo·
    • legge 241/1990·
    • legittimazione soggettiva·
    • principio di imparzialità della pubblica amministrazione·
    • riforma della magistratura·
    • valutazione comparativa dei candidati

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202210956
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 194 R.D. 12/1941·
    • art. 3 circolare 13778/2014·
    • art. 6 d.lgs. 155/2012·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di legittimazione passiva·
    • concorso per uffici direttivi·
    • concorso virtuale·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • legittimazione quadriennale·
    • ricollocamento in ruolo·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • spese di lite·
    • tutela dei dati personali·
    • valutazione della legittimazione

  • 3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2013-02-22, n. 201301989
    Provvedimento:
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    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 6 d.lgs. 155/2012·
    • assegnazione posti direttivi·
    • competenze del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • deroga al requisito di legittimazione·
    • discrezionalità legislativa·
    • interpretazione normativa·
    • irragionevolezza delle norme·
    • procedura concorsuale·
    • termine di presentazione delle domande
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