Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

Art. 5.Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi1.I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati gia' assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
2.L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3.I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.
4.Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.
((4-bis.Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non e' richiesto il requisito del termine triennale di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.))5.I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.
6.Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
7.Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.
8.Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2014

Sentenze8


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di delibere amministrative·
    • art. 194 r.d. 30.01.1941, n. 12·
    • art. 50 d.lgs. 160/2006·
    • art. 6 d.lgs. 155/2012·
    • art. 97 Cost.·
    • assegnazione degli incarichi direttivi·
    • autotutela amministrativa·
    • collocamento fuori ruolo·
    • disciplina del fuori ruolo·
    • legge 241/1990·
    • legittimazione soggettiva·
    • principio di imparzialità della pubblica amministrazione·
    • riforma della magistratura·
    • valutazione comparativa dei candidati

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202207693
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 1 legge 86/2001·
    • assegnazione del personale di polizia giudiziaria·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • costituzionalità delle norme·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di delega·
    • indennità di trasferimento·
    • interpretazione costituzionale·
    • oscuramento dei dati personali·
    • principio di eguaglianza·
    • rimessione alla Corte costituzionale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202207692
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 76 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • decreto legislativo·
    • eccesso di delega·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • indennità di trasferimento·
    • interpretazione costituzionale delle norme·
    • legge delega·
    • personale della polizia giudiziaria·
    • principio di eguaglianza·
    • principio di ragionevolezza·
    • soppressione delle procure della Repubblica

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-09-05, n. 202207689
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • benefici previsti dalla legge 86/2001·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • delega legislativa·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di delega·
    • interpretazione art. 7 D.lgs. 155/2012·
    • licenza straordinaria speciale per trasferimento·
    • principio di non contestazione·
    • questione di costituzionalità

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-01-13, n. 201400360
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento delibera Consiglio Superiore della Magistratura·
    • bilanciamento di interessi costituzionali·
    • consuetudine costituzionale·
    • decreto ministeriale di rideterminazione delle piante organiche·
    • delega legislativa·
    • diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • forma di governo parlamentare·
    • giudice naturale·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • giusto procedimento·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • parere del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione·
    • principio di legalità·
    • pubblicazione sedi vacanti in uffici requirenti di primo grado·
    • rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura·
    • violazione principi costituzionali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi