(disposizioni urgenti in materia di supplenze).

Art. 1-quater. (Disposizioni urgenti in materia di supplenze).1.Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis";
b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso".
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2020, N. 41)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2020, N. 41)).
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022/2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
Entrata in vigore il 6 giugno 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi