Art 1

Art. 1.1.I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:
a)pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;
b)in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;
c)in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;
d)in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo cd il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;
e)in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.
1-bis.Qualora il versamento dei contribuiti e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.
1-ter.Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva e' commisurata all'importo non versato.
1-quater.Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.
1-quinquies.Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva.
2.La somma aggiuntiva e' ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.
2-bis.In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
3.Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano ai loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi puo' essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.
4.La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreche', nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.
5.Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato gia' richiesto, e' effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.
6.Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresi' per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.
7.E' elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
8.Fino alla prima. scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e agli esercenti attivita' commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento.
8-bis.Il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali. successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985.
Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.
8-ter.Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma, 1 del presente articolo per quanto riguarda debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura stessa.
8-quater.Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati.
9.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1989, N. 262)).
9-bis.I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985.
10.Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni a Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
11.Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.
12.COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 31 GENNAIO 1986, N.11.
13.Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, e' provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1989

Sentenze17


  • 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2021, n. 22183
    Provvedimento:
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    • 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2018, n. 3751
      Provvedimento:
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      • 5. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-09-19, n. 201709832
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        • annullamento di atti amministrativi·
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        • violazione art. 8 Legge 241/1990·
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        • violazione dei principi di trasparenza e razionalità·
        • violazione principio di irretroattività
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