sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

Art. 494. Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese1.La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a)per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b)per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
c)per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Entrata in vigore il 19 maggio 1994

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