accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

Art. 554. Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale1.Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2.Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3.Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4.Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.
5.Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988 ((,))(( salvo quanto previsto dall'art. 587.))6.I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l' ammissione al concorso.
7.Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8.Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.
Entrata in vigore il 21 novembre 1994

Sentenze455


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2009, n. 25097
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    • 2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217269
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 1 L. n. 62 del 2000·
      • art. 2 D.L. n. 255 del 2001·
      • art. 33 Cost.·
      • art. 356 D.L.gs. n. 297 del 1994·
      • art. 554 D.L.gs. n. 297/1994·
      • art. 97 Cost.·
      • autonomia delle scuole paritarie·
      • concorsi pubblici·
      • differenza tra pareggiamento e parità scolastica·
      • differenza tra scuole statali e paritarie·
      • diritti costituzionali·
      • diritti dei lavoratori·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • graduatorie ATA·
      • graduatorie permanenti·
      • interpretazione delle norme·
      • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
      • mobilità docenti·
      • O.M. n. 21 del 23.02.2009·
      • parità scolastica·
      • principio di legalità·
      • principio di ragionevolezza·
      • principio di uguaglianza·
      • pubblico concorso·
      • regolamento del rapporto di lavoro dei docenti·
      • requisiti di ammissione·
      • scuole paritarie·
      • selezione del personale docente·
      • valutazione dei titoli

    • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-31, n. 202308086
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      • aggiornamento delle graduatorie·
      • art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430·
      • carenza di interesse·
      • eccesso di potere·
      • fascia ATA·
      • graduatorie di circolo e di istituto·
      • graduatorie permanenti provinciali·
      • improcedibilità del ricorso·
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      • violazione art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.·
      • violazione art. 4, comma 11, della L. n. 124/1999

    • 4. Trib. Palermo, sentenza 15/02/2024, n. 618
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      • 5. Trib. Pisa, sentenza 26/11/2024, n. 716
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