Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 131
Art. 131.
Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:
1° decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita' di socio od aspirante socio nonche' sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali;
2° decidere su abusi, irregolarita' nonche' sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al Ministero;
3° esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato;
4° adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle.
Contro le decisioni della Commissione di vigilanza e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239.
Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:
1° decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita' di socio od aspirante socio nonche' sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali;
2° decidere su abusi, irregolarita' nonche' sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al Ministero;
3° esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato;
4° adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle.
Contro le decisioni della Commissione di vigilanza e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239.