Art 1
Art. 1.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))((12))------------------AGGIORNAMENTO (12) Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86, comma 3) che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale."