Art 3

Art. 3.((I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi dell'anno precedente.
I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste.))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1978
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