Art 34

Art. 34.((1.Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2.Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3.Nulla e' innovato in ordine:
a)alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;b)alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa))
Entrata in vigore il 26 luglio 2000

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