Art 34

Art. 34.1.Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. ((8))2.Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3.Nulla e' innovato in ordine:
a)alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;b)alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
---------------AGGIORNAMENTO (8) La Corte costituzionale con sentenza 5 - 6 luglio 2004, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2004, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziche' "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia".
Entrata in vigore il 14 luglio 2004

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