Art 10

Art. 10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149))
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022
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