(art. 3 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 5. (Art. 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Entrata in vigore il 20 aprile 1940

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