Art 1-septies
Art. 1-septies.1.L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2.Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ((per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni)).
3.Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4.Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
2.Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ((per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni)).
3.Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4.Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-12-05, n. 202401421Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 bis l. 401/89·
- compensazione spese·
- DASPO·
- elemento psicologico·
- invasione di campo·
- misura preventiva·
- oscuramento dati personali·
- pericolosità condotta
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202100593Provvedimento:Leggi di più...- DASPO·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- divieto di accesso alle manifestazioni sportive·
- eccesso di potere·
- regolamento d'uso dello stadio·
- responsabilità amministrativa·
- risarcimento danni·
- travisamento dei fatti·
- violazione art. 6 legge n. 401 del 1989·
- violenza privata
3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202100591Provvedimento:Leggi di più...- Archiviazione richiesta dal PM·
- Art. 610 c.p.·
- Autonomia tra cognizione penale e amministrativa·
- Compensazione spese·
- Comportamento concreto·
- DASPO·
- Difetto di istruttoria·
- Difetto di motivazione·
- Divieto di accesso alle manifestazioni sportive·
- Eccesso di potere·
- Legge n. 401/1989·
- Proporzionalità della sanzione·
- Quid minimum di aggressività·
- Travisamento dei fatti·
- Violenza privata
4. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-06-08, n. 202100598Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 legge n. 401/1989·
- compensazione spese·
- condotta violenta·
- cori offensivi·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- discriminazione·
- Divieto di accesso alle manifestazioni sportive·
- eccesso di potere·
- intimidazione·
- minaccia·
- ordine pubblico·
- proporzionalità·
- sicurezza pubblica
5. CGARS, sez. I, sentenza 2021-05-21, n. 202100465Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 d.l. 137/2020·
- art. 4 d.l. 84/2020·
- art. 6 bis legge 401/89·
- art. 6 legge 401/89·
- art. 7 quinquies d.l. 28/2020·
- compensazione delle spese·
- DASPO·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di accesso alle manifestazioni sportive·
- giudizio amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa·
- giustizia amministrativa·
- motivazione del provvedimento·
- prevenzione dei disordini·
- principio di legalità·
- pubblica sicurezza·
- reati in occasione di manifestazioni sportive·
- sospensione cautelare·
- spese di giudizio·
- tutela dell'ordine pubblico