indennita' pensionabile
Art. 2. Indennita' pensionabile
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:
Primo dirigente vice questore. . . . . . . . . . . . . . . L. 565.000 Dirigente superiore questore . . . . . . . . . . . . . . . L. 650.000 Dirigente generale di P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennita' mensile, per tredici mensilita', nelle misure sotto indicate:
Primo dirigente vice questore. . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Dirigente superiore questore . . . . . . . . . . . . . . . L. 135.000 Dirigente generale di P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 145.000
Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennita' mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennita' mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.
Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennita' competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.
In relazione al disposto di cui all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' esteso il trattamento economico per stipendio e per indennita' mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.
Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennita' mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono soppressi:
1) l'indennita' per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;
2) l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, compete l'indennita' mensile lorda nelle seguenti misure:
Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 160.000 Carabiniere ausiliario e gradi equiparati. . . . . . . . . L. 140.000
A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennita' previste per gli allievi delle Accademie militari.
Con effetto dal 1 gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonche' ad altro personale provvisto dell'indennita' pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e del punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennita' di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.
L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennita' di istituto, assegno personale di funzione e indennita' di servizio penitenziario, rispetto alla indennita' pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennita' stessa.
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 il personale gia' provvisto dell'indennita' di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, puo' optare per il mantenimento di quest'ultima indennita' in alternativa all'indennita' di cui al secondo comma del presente articolo e del punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuita' compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1 gennaio 1984, una indennita' mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennita' mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di quella stabilita al punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:
Primo dirigente vice questore. . . . . . . . . . . . . . . L. 565.000 Dirigente superiore questore . . . . . . . . . . . . . . . L. 650.000 Dirigente generale di P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennita' mensile, per tredici mensilita', nelle misure sotto indicate:
Primo dirigente vice questore. . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Dirigente superiore questore . . . . . . . . . . . . . . . L. 135.000 Dirigente generale di P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 145.000
Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennita' mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennita' mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.
Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennita' competono in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.
In relazione al disposto di cui all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' esteso il trattamento economico per stipendio e per indennita' mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.
Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennita' mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono soppressi:
1) l'indennita' per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;
2) l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, compete l'indennita' mensile lorda nelle seguenti misure:
Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 160.000 Carabiniere ausiliario e gradi equiparati. . . . . . . . . L. 140.000
A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennita' previste per gli allievi delle Accademie militari.
Con effetto dal 1 gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonche' ad altro personale provvisto dell'indennita' pensionabile di cui al primo comma del presente articolo e del punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennita' di servizio penitenziario prevista dall'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.
L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennita' di istituto, assegno personale di funzione e indennita' di servizio penitenziario, rispetto alla indennita' pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennita' stessa.
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 il personale gia' provvisto dell'indennita' di servizio penitenziario di cui all'articolo 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, puo' optare per il mantenimento di quest'ultima indennita' in alternativa all'indennita' di cui al secondo comma del presente articolo e del punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'articolo 43, ventitreesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuita' compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1 gennaio 1984, una indennita' mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 per cento di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente primo comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennita' mensile lorda non pensionabile pari al 50 per cento di quella stabilita al punto 3.2 dell'accordo di cui all'articolo 1 e al precedente secondo comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.
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