indennita' di imbarco

Art. 4. Indennita' di imbarco

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.
((6a))-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 9) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 12) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 14) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base". -------------AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 25 maggio 2009
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