indennita' di impiego operativo

Art. 2. Indennita' di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. ((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti."
Entrata in vigore il 10 luglio 1996

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