Art 76
Art. 76.
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. ((44))
Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.
---------------AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 6) che "L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma".
La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. ((44))
Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.
---------------AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che "La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da' titolo alla concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 6) che "L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1732Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. ROSSELLI Federico - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 1476Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 7.2.2024 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n°23523/2023 VERTENTE TRA PIASAPIA ROSA c.f. [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell'Avv. Andrea Circi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Circi, la rappresenta e difende in forza di mandato allegato al ricorso depositato telematicamente; - RICORRENTE – NEI CONFRONTI DI INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21; - CONVENUTO CONTUMACE - …Leggi di più...
3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2024, n. 1151Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 29.1.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 5319 /2022 R.G. promossa da: LA DI CO, nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv. Enea e Ruggero Maria PIGRINI e Mario ROMANO, presso cui elettivamente domicilia in via F. Pezzella, n. 19, in S. Maria C.V., come da procura in atti, …Leggi di più...
4. Trib. Velletri, sentenza 02/02/2024, n. 188Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 24 gennaio 2024 – ha pronunciato in data 2 febbraio 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3510, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente T R A CE AF, con l'avv. BAUDINO ANDREA, - ricorrente - E INPS, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10313Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI Alla udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20334 R.G.2023 promossa da: LA SA 7D con il patrocinio dell'avv. CIRCI ANDREA e dell' av. LAURA CIRCI _ con elezione di domicilio in Viale Angelico 38 00195 ROMA ITALIA; contro : INPS, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso n. RG 20334/2023, SA LA conveniva in giudizio l' INPS chiedendo al giudice adito di …Leggi di più...