Art 98

Art. 98.((Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile))
Entrata in vigore il 18 febbraio 1957
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