Art 45

Art. 45.

L'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidita' al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno ((...))in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidita'.

L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennita' temporanea ai sensi dell'art. 68.

L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

L'assicurazione per la maternita' ha per scopo la corresponsione di un assegno alle assicurate, in occasione di parto o in occasione di aborto spontaneo o terapeutico.
Entrata in vigore il 26 giugno 1936
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