denuncia aziendale

Art. 5. Denuncia aziendale1.I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a)ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b)generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c)indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d)numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per spe- cie, e modalita' di allevamento;
e)attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola;
f)parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
2.La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3.Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denuncie di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4.Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5.Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.
Entrata in vigore il 23 settembre 1993
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