(soggetti esenti dall'irpeg).
Art. 22. (Soggetti esenti dall'IRPEG).1.Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".