(riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

Art. 25.(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8.Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
10.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.
11.Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter- minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6, comma 1.
12.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134) che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
Entrata in vigore il 23 settembre 2015
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