Art 3
Art. 3.
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
(1)((3))----------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383". ----------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
(1)((3))----------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383". ----------AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202306499Provvedimento:Leggi di più...- art. 129 c.p.p.·
- decreto di archiviazione·
- discrezionalità dell'amministrazione·
- giurisdizione amministrativa·
- perdita di grado·
- prescrizione del reato·
- procedimento penale·
- sanzione disciplinare·
- sentenza di non luogo a procedere·
- sospensione del trattamento pensionistico·
- valutazione delle prove·
- violazione art. 653 c.p.p.
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-07-15, n. 202414280Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 d.lgs. 199/1995·
- assoluzione per non aver commesso il fatto·
- cause impeditive della valutazione·
- eccesso di potere·
- procedimento penale·
- reintegrazione dei profili professionali e patrimoniali·
- sospensione della valutazione in caso di indagine penale·
- sospensione della valutazione per avanzamento di grado·
- violazione art. 10 d.lgs. 199/1995·
- violazione art. 12 d.lgs. 199/1995
4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-30, n. 202200470Provvedimento:Leggi di più...- art. 4 legge n. 97/2001·
- azione di accertamento·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- decadenza della pubblica amministrazione·
- illegittimità costituzionale·
- procedimento disciplinare·
- sospensione condizionale della pena·
- sospensione dal servizio·
- violazione art. 9, comma 2, legge n. 19/1990