(potenziamento dell'offerta formativa)

Art. 5.(Potenziamento dell'offerta formativa)01.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonche' l'adeguamento alle esigenze espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia.
A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.
2.Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilita' di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. Al concorso possono partecipare le universita', le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati.
Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo' essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il concorso e' bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle universita', delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori, relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
3.Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
4.All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
4-bis.L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita' del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche' nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter.((Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio)). Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi' all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
4-quater.All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: "formazione integrale delle bambine e dei bambini" sono inserite le seguenti: ", anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,".
Entrata in vigore il 15 luglio 2015

Sentenze13


  • 1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-01-26, n. 202401559
    Provvedimento:
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    • accesso ai percorsi di specializzazione·
    • art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm.·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decreto ministeriale·
    • diritti di segreteria·
    • esclusione laureati con 24 CFU·
    • improcedibilità del ricorso·
    • regolamento TFA Sostegno·
    • TFA Sostegno

  • 2. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-04, n. 202413495
    Provvedimento:
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    • art. 19 della legge n. 128/2013·
    • art. 1, commi 653, 654 e 655, della legge n. 205/2017·
    • art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99·
    • art. 30 c.p.a.·
    • art. 3 e 97 della Costituzione·
    • art. 73 e 74 c.p.a.·
    • concorso pubblico·
    • graduatorie di istituto·
    • graduatorie nazionali per l'immissione in ruolo·
    • inadempimento amministrativo·
    • legittimità costituzionale·
    • prescrizione del diritto al risarcimento·
    • regolamento di reclutamento del personale AFAM·
    • risarcimento danni per perdita di chance·
    • silenzio amministrativo·
    • trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia

  • 3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-17, n. 202412313
    Provvedimento:
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    • art. 19 della legge n. 128/2013·
    • art. 1, commi 653, 654 e 655 della legge n. 205/2017·
    • art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99·
    • art. 3 e 97 della Costituzione·
    • concorso pubblico·
    • differenza tra prima e seconda fascia docente·
    • graduatorie di istituto·
    • graduatorie nazionali·
    • legittimità costituzionale·
    • perdita di chance·
    • prescrizione del diritto·
    • regolamento di reclutamento del personale AFAM·
    • responsabilità amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • silenzio-inadempimento

  • 4. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-12-22, n. 202307138
    Provvedimento:
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    • art. 2 del bando di concorso·
    • compensazione delle spese di lite·
    • esclusione da graduatoria·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • graduatorie permanenti·
    • legge 124/1999·
    • legge 128/2013·
    • procedura concorsuale·
    • progetti "Diritti a Scuola"·
    • requisiti di ammissione·
    • sospensione cautelare·
    • valutazione del servizio prestato
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