Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo.

Art. 3.Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale
dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.1.In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1› gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.
2.Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonche' il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove e' richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
3.Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 54, 55 e 57 del D P.R. n. 269/1987, recante norme risultanti dalla disciplina dell'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e' il seguente:
"Art. 54 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;
f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".
"Art. 55 (Dotazioni organiche). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale dell'ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla meta' di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attivita' di istituto, si provvede, con la procedura dell'art. 12, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale".
"Art. 57 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale e' di lire dodicimilionitrecentomila.
2. Per l'anno 1987 e' fissato in L. 11.635.000".
- Per i riferimenti alla legge n. 1453/1962 e agli articoli 30 e 31 della legge n. 312/1980, v. note all'art. 1.
Entrata in vigore il 11 luglio 1988
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